Sicurezza sul lavoro

Top Secure offre ai propri associati, e non solo, l’erogazione di servizi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto dalle normative vigenti, avvalendosi della convenzione con l’associazione professionale A.N.CO.R.S. (secondo i requisiti previsti dalla Legge n.4/2013 e nel rispetto delle regole deontologiche a tutela dei consumatori e professionisti).

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recepisce le direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevedendo un modello partecipativo della valutazione dei rischi finalizzato a programmare la prevenzione contro gli infortuni e altri danni alla salute del lavoratore.
Il modello di gestione dei rischi prevede che ai soggetti che tipicamente rientrano nella struttura aziendale, si affianchino anche delle figure con competenze tecnico-funzionali con il compito di supportare i primi nell’adempimento degli obblighi posti a loro carico dalla normativa vigente. Le disposizioni si applicano a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio.

Misure di tutela e obblighi 
A tal fine il D.L. n.81/2008 individua le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, tra cui:

  • la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
  • la programmazione della prevenzione che tenga conto delle condizioni tecniche produttive dell’azienda, nonché dell’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
  • l’eliminazione dei rischi o, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
  • il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro;
  • l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
  • la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  • il controllo sanitario dei lavoratori;
  • l’informazione e la formazione adeguate per lavoratori, dirigenti e preposti, nonché per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • l’adozione di codici di condotta e di buone prassi in materia di salute e sicurezza;
  • le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, nonché l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza.

Sanzioni
Oltre alle obbligazioni contrattuali poste a tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore (art. 2087 codice civile), la normativa in commento prevede sanzioni amministrative pecuniarie e contravvenzioni (sanzioni penali che vanno dall’ammenda all’arresto) in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Scopri quali sono le sanzioni applicabili:

I nostri servizi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i relativi prezzi di listino sono i seguenti:

SERVIZIODESCRIZIONE
DVR – DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi in forma scritta, elaborando un documento denominato “Documento di Valutazione dei Rischi” o “DVR”.

A quale sanzione incorre il Datore di Lavoro che non effettua la valutazione dei rischi?

La mancata valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro è sanzionabile con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400.

Cosa deve contenere il DVR?

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve riportare l’anagrafica aziendale, l’organigramma della sicurezza e tutti i pericoli relativi all’attività svolta. Occorre analizzare tutte le fasi lavorative interne all’azienda, individuando tutti i pericoli connessi a ciascuna fase e quantificando tutti i rischi derivati.

Per poter redigere un DVR è indispensabile un sopralluogo da parte di un Tecnico della Sicurezza, che effettuando le registrazioni e le misurazioni necessarie, sarà in grado di valutare quantitativamente tutti i rischi.

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA LAVORATORILa Formazione Generale è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori, in aggiunta al quale deve essere effettuata la Formazione Specifica, in relazione ai rischi riferiti alle mansioni caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda (rischio basso, medio, alto).
FORMAZIONE CORSO ANTINCENDIOIl Corso Antincendio, in base alla classe di rischio di appartenenza dell’azienda, come indicato dal D.M. 2 settembre 2021, può essere di livello 1 (4 ore), 2 (8 ore) o 3 (16 ore). In base agli aggiornamenti periodici richiesti dal D. Lgs.
FORMAZIONE CORSO PRIMO SOCCORSO

L’art. 3 del Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 prevede che i lavoratori incaricati di svolgere la funzione di Addetti al Primo Soccorso debbano svolgere una formazione specifica (teorica e pratica) per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di primo soccorso.

La durata e i contenuti specifici del corso di formazione per Addetti al Primo Soccorso variano a seconda della classificazione dell’azienda o dell’unità produttiva (Gruppo A, B e C), effettuata sulla base del numero dei dipendenti, del comparto produttivo e dei fattori di rischio.

Nello specifico, per le aziende o unità produttive di Gruppo A la durata minima del corso di formazione è pari a 16 ore; per le aziende o unità produttive di Gruppo B e C, la durata minima della formazione è pari a 12 ore.

FORMAZIONE RLS (Responsabile dei lavoratori sulla sicurezza)

Il corso RLS 32 ore è disciplinato dall’art. 37 comma 10 e 11 del D.Lgs. 81/08, correttivo dal D.Lgs. 106/09.

L’Art. 2 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza) definisce il “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” come: “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.

L’RLS deve ricevere una formazione adeguata in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, acquisendo le conoscenze necessarie relative ai rischi lavorativi e le competenze circa le tecniche di controllo e prevenzione degli stessi.

L’RLS deve essere nominato in ogni attività lavorativa dove sono presenti lavoratori, nelle aziende fino a 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori viene eletto dai lavoratori al loro interno, mentre nelle aziende con oltre 15 dipendenti, viene eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali dell’azienda.

FORMAZIONE E ASSUNZIONE RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)L’art. 32 del D. Lgs. 81/08 dichiara che le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Nello specifico, i consulenti e i dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di RSPP devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.


FORMAZIONE E ASSUNZIONE RSTL (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale)

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) di cui all’articolo 47 comma 3 D.lgs.81/08 esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

L’RLST rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell’impresa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il suo compito è quello di contribuire a realizzare un’effettiva prevenzione dei rischi secondo quanto disposto dall’art. 48 D.Lgs. 81/08. ”



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