FAQ: Domande Frequenti
A tutela del viaggiatore, il fondo copre i rischi di insolvenza e fallimento delle agenzie di viaggi e dei tour operator previsti dall’art. 47 (Protezione in caso d’insolvenza o fallimento) commi 2, 3, 4, 5 e 6 del Codice del Turismo e dall’art. 49 (Servizi turistici collegati) comma 1 del Codice del Turismo.
A Tutela dei propri clienti, gli intermediari e gli organizzatori di viaggi hanno l’obbligo di vendere pacchetti turistici assistiti da polizze assicurative o garanzie fornite da soggetti terzi, che prevedano, in caso di insolvenza o fallimento dell’impresa turistica, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e per il rientro immediato del turista qualora l’organizzatore non abbia la possibilità di garantirlo. Tali finalità possono essere perseguite anche tramite costituzione di un apposito fondo. Ricordiamo inoltre che l’obbligatorietà di dotarsi di un Fondo di Garanzia è previsto anche per ottenere il rilascio della SCIA o di eventuali contributi pubblici.
Si, l’obbligo riguarda sia l’intermediario sia l’organizzatore. Ovviamente in questo caso il volume d’affari preso a base del calcolo del premio sarà ridotto in quanto riferito alle sole provvigioni percepite e non all’intero volume d’affari generato.
Si, perché lo prevede espressamente la legge quando impone l’obbligo di prestare la garanzia sia agli organizzatori sia agli intermediari di viaggi. Bisogna tener presente che nel caso in cui il soggetto insolvente fosse l’intermediario, il quale avesse riscosso dal turista il corrispettivo relativo alla vendita di un pacchetto turistico organizzato da terzi, ma non avesse ancora corrisposto il compenso al tour operator, il risarcimento al turista graverà sul fondo dell’ADV e non su quello del tour operator, fermo restando le opportune azioni di rivalsa e recupero credito nei confronti dell’agenzia insolvente.
La responsabilità solidale è limitata ai versamenti effettuati nel conto mutualistico.
E’ esclusa ogni altra forma di responsabilità solidale in quanto Top Secure è costituito in forma societaria S.r.l. fatta eccezione ovviamente per la responsabilità dell’agenzia insolvente o fallita che risponderà anche delle somme corrisposte dal Fondo al viaggiatore qualora queste siano superiori ai versamenti a garanzia versati.
Il fondo, ai sensi dell’art. 47 (Protezione in caso d’insolvenza o fallimento) commi 2, 3, 4, 5 e 6 del Codice del Turismo e ai sensi dell’art. 49 (Servizi turistici collegati) comma 1 del Codice del Turismo nel caso di incapienza del fondo conseguente a perdite lo stesso provvederà con mezzi propri / dei soci al proprio ripianamento ed è pertanto esclusa l’eventualità che possano essere richiesti versamenti integrativi oltre quelli già effettuati al fondo fatta eccezione ovviamente per l’agenzia insolvente o fallita che risponderà anche delle somme corrisposte dal Fondo al viaggiatore qualora queste siano superiori ai versamenti a garanzia versati.
No. La biglietteria venduta come singolo servizio non è soggetta all’obbligo di copertura.
Si. Il Fondo copre tutte le tipologie di turismo, individuale e di gruppo.
L’ammissione alla garanzia del fondo è annuale, con tacito rinnovo salvo disdetta da inviarsi con preavviso di 90 giorni.
No, il fallimento del vettore rientra nella responsabilità per inadempimento del pacchetto di cui all’art. 43 Codice del Turismo.
Il contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del turista, previsto dall’art. 47 comma 1 del D. Lgs. 79/2011, copre i danni involontariamente cagionati a terzi per fatto commesso nell’esercizio dell’attività professionale. La garanzia prestata dal fondo Top Secure copre uno stato, quello di insolvenza o fallimento, e non uno specifico fortuito e involontario evento.
Il fatturato minimo su cui viene calcolato il contributo da versare al fondo è pari a € 100.000,00 e il premio stesso dipende dall’esistenza o meno di una convenzione con il proprio network o associazione di riferimento con il fondo Top Secure.
A tutela del patrimonio del Fondo e di tutte le ADV che hanno effettuato i versamenti, la selezione sarà molto scrupolosa al fine di evitare di dare copertura a soggetti che potrebbero incorrere dall’analisi dei bilanci nell’insolvenza/fallimento, controlli che verranno effettuati fruendo di banche dati telematiche interbancarie, il cui report di affidabilità verrà incluso gratuitamente sia in caso di ammissione o di rifiuto di adesione al fondo.
Nel caso di particolari situazioni societarie/patrimoniali o altre condizioni che potrebbero compromettere lo score dell’azienda l’agenzia è invitata a comunicare tale situazione per una più attenta e corretta analisi della posizione.
Il premio versato ad una compagnia assicuratrice è un premio ricorrente solitamente più oneroso, da ripetersi ogni anno, che confluisce nel patrimonio della compagnia a copertura di tutti i rischi che la compagnia stessa assume. Il contributo versato ad un fondo di scopo com’è Top Secure, che ha ad oggetto sociale la copertura del solo rischio di insolvenza e fallimento di una agenzia di viaggi o di un tour operator, contribuisce ad alimentare la capienza del fondo e a renderlo, nel tempo, congruo per garantire la copertura dei rischi previsti dal codice del turismo.
