Il Fondo

La Legge 115/2015 ha modificato radicalmente gli artt. 50 e 51 del “Codice del Turismo” (D.Lgs. 79/2011), decretando l’abolizione del Fondo Nazionale di Garanzia istituito a favore dei consumatori e gestito sotto l’egida della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, nello stesso tempo, imponendo alle imprese turistiche (agenzie di viaggio e tour operator) di provvedere a fornire ai viaggiatori le debite tutele e di rimborso delle somme pagate in caso di insolvenza o fallimento delle imprese stesse.

1 – Oggetto della Tutela

     1a – Il Fondo garantisce, nel caso di fallimento o insolvenza dell’Operatore Turistico, la disponibilità economica per consentire al viaggiatore danneggiato da tali eventi il rientro immediato o il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico nonché per l’acquisto di servizi turistici collegati ex Art. 49, comma 1, D. Lgs 79/2011.

   1b –  Sono altresì ammesse al rimborso le maggiori spese eventualmente sostenute dal viaggiatore in attesa del rientro immediato entro i limiti previsti nella singola contingenza dal Fondo di Top Secure a condizione che tali pagamenti siano dettagliatamente documentati.

   1c – Il Fondo ha facoltà in piena autonomia e discrezione – previo accertamento dell’ammissione del viaggiatore richiedente al rimborso delle somme oggetto della garanzia – in alternativa al pagamento di somme di denaro e/o al rientro immediato, di proporre al viaggiatore le seguenti modalità alternative di definizione della vicenda sorta con l’agenzia o tour operator insolventi/falliti ed indicativamente:

    • definizione transattiva volta a consentire al turista danneggiato un ristoro più celere previa attivazione di una istruttoria semplificata di verifica della documentazione richiesta a corredo dell’istanza di rimborso prevista dal presente Regolamento;
    • sostituzione del pacchetto turistico e/o dei servizi turistici collegati non goduti o goduto solo parzialmente con altro pacchetto turistico equivalente e/o avente caratteristiche simili fornito da una delle imprese partners di Top Secure S.r.l.


   1d – Nei casi di cui al punto precedente, il viaggiatore ammesso alle garanzie del Fondo potrà accettare la proposta transattiva definendo con Top Secure, mediante appositi accordi, le modalità alternative accettate. Il viaggiatore deve comunque ed obbligatoriamente presentare l’istanza al Fondo, completa della documentazione richiesta, secondo i tempi e le modalità previste dalle presenti Condizioni.

   1e – Il Fondo ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di intervenire a titolo di rimborso surrogatorio nell’esclusivo interesse del viaggiatore, laddove ne ravvisi l’opportunità e qualora lo stesso ne manifesti la volontà, di consentire a quest’ultimo di usufruire del pacchetto turistico acquistato ancorché il viaggio non sia iniziato.

2. Soggetti beneficiari della copertura del Fondo

   2a – I soggetti beneficiari delle prestazioni del Fondo sono esclusivamente i Viaggiatori che acquistano pacchetti turistici presso gli Operatori Turistici rispetto ai quali si verificano le condizioni di insolvenza o fallimento.

   2b – Si precisa che il Viaggiatore tutelato dal presente Fondo di Garanzia è la persona fisica che acquista un pacchetto di viaggio e/o di un servizio turistico collegato nell’esercizio di un’attività relativa alla propria sfera personale per finalità di svago o ricreative ovvero che fruisce di un pacchetto di viaggio, acquistato direttamente.

   2c – Sono esclusi dalla nozione di Viaggiatore sopra indicata i soggetti che usufruiscono di un pacchetto turistico, nell’ambito di un Accordo Generale, per scopi imprenditoriali, aziendali e/o professionali. In tale ipotesi il Fondo non interviene per garantire le risorse economiche di cui alle presenti Condizioni di Garanzia.


3. Operatività dei Certificati di Garanzia

   3a – La garanzia prestata in favore dei Viaggiatori che abbiano acquistato un pacchetto turistico dagli Operatori Turistici aderenti al Fondo ha la decorrenza e la scadenza indicate nel Certificato di Garanzia; salvo disdetta inviata dal Fondo all’Operatore Turistico con data certa, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

   3b –  L’Operatore Turistico aderente al Fondo può esporre al pubblico il Certificato di Garanzia digitale ed è obbligata, in modo vincolante, ad indicarne gli estremi, comprensivi dei dati riferiti al Fondo di Top Secure, sul contratto di viaggio sottoscritto dal Viaggiatore e a consegnargli le presenti Condizioni di Garanzia.

   3c – Il Turista, prima dell’acquisto del pacchetto turistico, è tenuto ad accertarsi che l’Operatore Turistico sia iscritto nel Registro delle Agenzie Certificate pubblicato sul portale istituzionale www.topsecure.it

4. Richiesta di intervento del Fondo
Le richieste, previa compilazione del “Modulo per la domanda di intervento del Fondo” accessibili dal portale istituzionale, devono essere inviate al Fondo a mezzo lettera raccomandata a.r. a Fondo Top Secure, Via Volta, 3 Campione d’Italia (CO) e/o tramite pec all’indirizzo topsecure@pec.net secondo le modalità ivi indicate allegando la documentazione istruttoria; l’istanza dovrà essere inviata entro il termine di 30 (trenta) giorni dal momento in cui si ha conoscenza dello stato di insolvenza e/o del fallimento o comunque tassativamente entro 30 giorni dalla trascrizione, in Camera di Commercio, della sentenza dichiarativa di “liquidazione giudiziale” e/o “procedura della liquidazione giudiziale” e/o “sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale” ai sensi del Nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (d. lgs. n. 14/2019 e successive modifiche).

La documentazione deve essere inviata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. Il modulo deve essere compilato da parte del titolare del contratto di viaggio;
b. gli eventuali altri partecipanti al viaggio devono sottoscrivere la delega, scaricabile dal portale istituzionale, in favore del titolare del contratto di viaggio per autorizzarlo a richiedere l’intervento del Fondo nel loro interesse;
c. in presenza di minori deve essere sottoscritta la Dichiarazione Sostitutiva, scaricabile dal portale istituzionale, da parte dei genitori/tutori;
d. al Modulo per la domanda di intervento del Fondo devono essere allegati i seguenti documenti:
   d.1. originale della denuncia querela sporta presso le Autorità competenti;
   d.2. originale del contratto di viaggio;
   d.3. documenti originali relativi al pagamento del pacchetto turistico (es. ricevute di pagamento carta di credito o Pos, estratti conto bancari, contabili dei bonifici) che consentano la tracciabilità dei flussi;
   d.4. copia dei documenti di identità di tutti i partecipanti indicati nel pacchetto di viaggio.
e. La documentazione deve essere inviata a mezzo Raccomandata entro 30 giorni dalla data dell’effettivo rientro qualora il viaggio abbia avuto inizio, oppure entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata l’insolvenza o fallimento nel caso in cui il viaggio non abbia avuto inizio, anticipandoli via mail a info@topsecure.it. L’inutile decorso del termine di trenta giorni di cui al precedente punto senza che sia stata presentata la documentazione richiesta, determinerà la definitiva perdita di ogni diritto in ordine alle garanzie prestate dal Fondo.


5. Esclusioni – Il Fondo non prende in carico richieste di intervento nei seguenti casi:

   5a – Operatore Turistico non presente nel Registro delle Agenzie Certificate ammesse al Fondo di Garanzia pubblicato sul portale istituzionale www.topsecure.it
   5b – pagamento in contanti del contratto di viaggio;
   5c – contratto di viaggio non contenente tutti gli elementi essenziali previsti dalle norme vigenti quali, a titolo esplicativo e non esaustivo, firme delle parti, indicazione del titolare del pacchetto, della data di inizio e di conclusione del viaggio, della destinazione e del prezzo (da pagarsi con modalità tracciabili);
   5d –  insolvenza momentanea dell’agenzia di viaggio o del tour operator;
   5e – danno subìto dal Viaggiatore in conseguenza di eventi riconducibili a responsabilità professionale dell’agenzia di viaggio o del tour operator;
   5f – pagamenti effettuati dopo la conclamazione dello stato di insolvenza o del fallimento dell’agenzia di viaggio o del tour operator;
   5g – contratti di viaggio rientranti nella definizione Incentive Tours sottoscritti nell’ambito di un accordo generale con l’agenzia di viaggio o con il tour operator;
   5h – servizi singoli non facenti parte di un pacchetto turistico;
   5i – voucher di cui all’art. 88 del Decreto Cura Italia (D.L. 17/03/2020, n. 18);
   5j – il Viaggiatore ha usufruito del contratto di viaggio ripagandolo direttamente al tour operator dopo la conclamazione dello stato di insolvenza o del fallimento dell’agenzia di viaggio;
   5k – in caso di disdetta inviata dal Fondo all’Operatore Turistico;
   5l – richiesta di intervento del Fondo pervenuta oltre i termini previsti dalle presenti Condizioni di Garanzia;
   5m – dolo e colpa grave del Viaggiatore;
   5n – rimborso di spese voluttuarie non necessarie per il prolungamento del soggiorno in attesa del rientro nei casi in cui si sono verificate le condizioni per l’intervento del Fondo;
   5o – Agenzia di Viaggio o Tour Operator privo delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività.


In data 13/02/2021 il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha preso atto, del Progetto di costituzione del Fondo Privato di Garanzia Top Secure Vi informiamo che, in data 15/02/2024, è stata costituita la società Top Secure Srl (repertorio n. 34734 raccolta n. 17940 Notaio Giancarlo Camardella) avente sede legale in Campione d’Italia (CO), per le finalità previste dall’ex Fondo di garanzia dello Stato nei casi di insolvenza e fallimento degli organizzatori e intermediari di pacchetti turistici di cui agli artt. 47 comma 3 e 49 del D. Lgs. 79/2011 (Codice del Turismo).

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